
1. Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. Al decespugliamento laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
In tutto il territorio del Comune di Siano , inoltre, è vietato:
â€¢ï€ nelle zone boscate e cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti,compiere azioni o attivita' determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi;
â€¢ï€ accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;
â€¢ï€ fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
â€¢ï€ gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade.
L'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti locali da altre amministrazioni o da privati.
I fuochi d'artificio, sono vietati per una distanza di 1 Km dai boschi.
L'abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dalla ripulitura di orti, giardini e dalle lavorazioni agricole, in particolare dai noccioleti nel periodo fino al 30 settembre c.a. deve essere obbligatoriamente limitata alle seguenti fasce orarie:
â€¢ï€ dall'alba alle ore 07.00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza non inferiore a m. 200;
â€¢ï€ dall'alba alle ore 10.00 nelle rimanenti zone agricole del territorio comunale.
L'abbruciamento è regolato dalle seguenti condizioni:
â€¢ï€ l'area deve essere circondata da una fascia arata, ripulita da ogni tipo di vegetazione, di almeno 5 metri di larghezza;
â€¢ï€ le operazioni devono essere condotte da un numero di persone necessarie a controllare costantemente il fuoco e l'intero perimetro;
â€¢ï€ il fuoco deve essere spento prima di abbandonare l'area.
L'abbruciamento è assolutamente vietato in presenza di vento.
A carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.
Il Comando di Polizia Comunale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.. L' ordinanza è stata trasmessa : al Comando di polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Siano ed al Comando Stazione Forestale di Salerno.
Milano. Ad ormai più di un anno dal primo lockdown il settore che vede meno la luce è quello del by
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