Infatti dei sette comuni finora appartenenti alla Comunità Montana Zona dell'Irno (Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano e Siano), solo 5 sono rimasti a far parte del nuovo ente. Sono stati esclusi, infatti, i comuni di Pellezzano il cui territorio è non montano e Mercato San Severino la cui popolazione supera i ventimila abitanti.
Ai cinque comuni rimasti si sono uniti Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Forino e Solofra, prima appartenenti alla Comunità Montana Serinese-Solofrana, ente soppresso dalla legge regionale suddetta.
Non solo queste, però, le novità introdotte dalla nuova norma.
Si rinnovano anche gli organi istituzionali: consiglio generale, giunta e presidente.
Il consiglio generale, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è costituito non più da ben cinque rappresentanti per comune ma solo dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati scelti dai sindaci, tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.
Al consiglio generale spetta deliberare atti fondamentali quali lo statuto e i regolamenti. La legge regionale stabilisce, infatti, all'art. 5, l'autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa delle comunità montane.
Il consiglio generale elegge, tra i propri componenti, la giunta composta, oltre che dal presidente della comunità che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a due nelle comunità con un numero di comuni fino a quattordici, o non superiore a quattro nelle comunità montane con un numero di comuni superiore a quattordici.
Ciò che non cambia, ma che anzi la nuova norma ribadisce, è il ruolo e le funzioni che l'ente montano è chiamato a svolgere sul territorio.
L'art. 4 della legge regionale 12/2008 recita, infatti:
La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.
La comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita altresì ogni altra funzione conferita dalle province e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17. La comunità montana in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
b) esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata.
Un ente che dovrà operare d'intesa e in sinergia con i comuni, che a loro volta con essa, in forma associata, potranno garantire ai cittadini nuovi e più efficaci servizi alla collettività .