RECLAMO BRACIGLIANO - GARA BRACIGLIANO / CASALI BARONISSI DEL 22.11.2008
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, dalla documentazione,
acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emersa la posizione irregolare del calciatore Mencherini Claudio, nato il 26.02.1986, che risulta tesserato a favore della società Casali Baronissi, dal 6.12.2008, ovvero, da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento.
P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bracigliano, di infliggere a carico della società Casali Baronissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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