RECLAMO VIS SIANO SOCCER - GARA NAPOLI 2005 PENTA / VIS SIANO SOCCER DEL 10.05.2009Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'infondatezza. Invero, la reclamante assume che il sig. Celentano Massimiliano, nato il 10.04.1976, assistente di parte (la cui funzione è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, alla partecipazione a gara da parte di un calciatore), abbia partecipato alla gara de qua, senza essere tesserato a favore della società Napoli 2005 Penta. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che l'assistente di parte, innanzi nominato, risulta regolarmente tesserato, a favore della società Napoli 2005 Penta, dal 7.10.2008, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del predetto assistente, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Vis Siano Soccer; di confermare il risultato conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Vis Siano Soccer.