
Napoli. La Giunta Regionale della Campania ha rilevato che esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boschive della regione, e rendendo noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi fino al prossimo 30 settembre 2013, ha disposto e la stretta osservanza delle norme vigenti in materia e previste dal decreto regionale. Il Decreto regionale n. 157 del 18 luglio 2013, emanato dalla Giunta Caldoro, si basa su una statistica storica piuttosto aggiornata che vede il perpetrarsi con maggiore frequenza gli incendi boschivi proprio nel periodo compreso tra giugno e settembre di ogni anno. Per tale motivo, vengono espressamente vietate le operazioni di bruciatura di vegetali o di materiale di scarto proveniente dalle attività agricole o addirittura dai giardini di case private. Tale decreto si ispira al Regolamento regionale della Polizia Forestale e, in particolar modo, agli articoli 6 e 7 che impediscono di accendere fuochi all'aperto e in prossimità di pascoli, tranne nel caso in cui lo si faccia in aree appositamente attrezzate o si sia costretti a trascorrere la notte nel bosco. I divieti puntualmente espressi riguardano anche il lancio di mozziconi di sigarette, l'uso di apparecchi a fiamma per il taglio dei metalli, di fornelli, motori o inceneritori che possano produrre fiamme. E' consentita invece la ripulitura dei castagneti, attraverso la raccolta dl fogliame in zone idonee, a partire dall'alba fino alle 9 di mattina massimo. Chi infrange questa regola è costretto a pagare una sanzione amministrativa che va dai 51,65 euro ai 516,46. La cifra può aumentare se le autorità riscontrano un avvenuto reato. La stessa sanzione viene comminata a chi viene sorpreso, in boschi di appartenenza al demanio pubblico, in procinto di dar fuoco a residui di lavorazioni in luoghi diversi dalle apposite piazzole. Altra precisazione importante riguarda l'utilizzo dei fuochi d'artificio in prossimità di zone boschive: non è possibile creare impianti se non ad una distanza minima di 100 metri e non è possibile sparare fuochi pirotecnici se non ad una distanza minima di 1 km, dopo aver avvertito le autorità forestali competenti con 15 giorni di anticipo. Il mancato rispetto di questo divieto comporta l'applicazione di una multa, il cui importo oscilla tra i 1032,91 euro e i 10.329,14 a seconda della gravità dell'infrazione. Nella norma rientrano anche i gestori delle Ferrovie dello Stato e di strade comunali, provinciali e nazionali, i quali sono tenuti a creare delle fasce di almeno 5 metri prive di vegetazione lungo i tratti di competenza propria che attraversano le zone boschive, o di trattare la vegetazione più prossima con prodotti che ritardano la combustione.