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Il presidente tiranno

Dal primo gennaio 2010, infatti,non sarà più effettuata la pubblicazione degli atti amministrativi in forma cartacea, in quanto l’art. 32 della citata legge dispone che le amministrazioni dal prossimo anno hanno l’obbligo della pubblicazione dei propri atti con effetti di pubblicità legale sui propri sitri informatici.
Quindi le deliberazioni di Giunta e di Consiglio, i provvedimenti amministrativi monocratici, compresi quelli dei dirigenti vanno pubblicizzati con l’inserimento sul sito internet. Pertanto da tale data la pubblicazione in forma cartacea non avrà alcuna efficacia di pubblicità legale. Cè’un solo distinguo ed è quello che riguarda “i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica,” per i quali c’è l’obbligo della pubblicità sui quotidiani, dal primo gennaio 2010 vanno lo stesso pubblicati sui siti internet secondo modalità che daranno stabilite con decreto Ministeriale. Per questi tipi di atti la eliminazione della pubblicazione cartacea avverrà solo dal primo gennaio 2013.
Si perviene, così ,una vera e propria metamorfosi a 360gradi, in virtù di una sempre maggiore trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; una vera e propria “ rivoluzione tra il digitale e il cartaceo”, rimanendo quest’ultimo solo residuale, integrativo, da giustificarsi per una più ampia diffusione dell’attività oggetto della pubblicazione. L’art. 32 della legge 69/2009 prevede che, qualora vi fossero difficoltà , al fine di potere agevolare gli Enti per la nuova forma di pubblicità , gli stessi potranno utilizzare i siti di altre amministrazioni.
Per le finalità di cui sopra è stato anche previsto che per agevolare la consultazione da parte degli interessati, il Cnipa realizzerà e gestirà un portale di accesso ai siti degli entiCome dicevamo ci troviamo di fronte ad una vera e propria trasformazione, perché sino ad oggi era, sì, stata prevista la pubblicazione in via on line , ma mai in via esclusiva con l’effetto costitutivo dell’efficacia.
Ora è diventato obbligatorio ed agevola moltissimo, perché in qualsiasi momento può vedere e seguire l’azione dell’Ente, aggiornandosi e tutelandosi, se ne ricorre il caso, con maggiore celerità rispetto ad un tempo in cui bisognava accedere in Comune, fare richiesta di copia del provvedimento di proprio interesse e perdere tempo,perché l’attesa, a volte, era come minimo di trenta giorni, se si rispettava la normativa di accesso Dal 2010 si consulta subito, si controlla ciò che fa l’Amministrazione e perché no, se si vuole ,si possono anche fare eccezioni o rendere considerazioni positive o negative sull’operato della P.A. in via telematica, attraverso l’URP, mediante critica costruttiva. Ancora rileviamo che l’art. 34 della L. 69/2009 impone agli Enti, già dotati di siti internet di pubblicare nella pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificato, cui ogni utente può rivolgersi per qualsiasi richiesta. Questo è il bello della trasparenza !