
Regione. Con la sentenza n.3219 del 2013, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente accolto l'appello dell'Ente d'Ambito e della GORI avverso la sentenza del Tar Campania n.1809/2012, relativa al ricorso presentato da Federconsumatori Campania dall'ex sindaco di Visciano e dai rappresentanti dei comitati per l'acqua pubblica, i quali lamentavano il mancato rispetto, all'atto dell'approvazione della tariffa 2011, del quorum costitutivo e deliberativo statutariamente previsto. I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, invece, che la delibera in questione era assolutamente legittima e, di conseguenza, assolutamente regolari le tariffe del servizio idrico con essa stabilite. Specificamente la questione trattata verteva sulle maggioranze necessarie per la determinazione da parte dell'Autorità delle tariffe del Servizio idrico integrato e, a questo fine, sulla distinzione tra l'attività di determinazione della "tariffa reale media del servizio idrico integrato e l'attività dell'Ente d'Ambito di articolazione/modulazione della medesima tariffa reale media in ciascun anno, onde consentire la definizione della tariffa (e relative fasce di utenza) effettivamente applicata e fatturata. Il favorevole esito del giudizio consente al gestore Gori di mantenere le tariffe articolate / modulate per il periodo, di non dovere restituire circa 44 milioni di Euro e di continuare, pertanto, nel regolare esercizio dell'essenziale attività di servizio pubblico idrico integrato.