Spesso i masmedia propinano notizie e video che registrano fatti incresciosi e delittuosi, che non solo turbano la coscienza delle persone oneste, ma soprattutto pongono un interrogativo per ciascuno di noi, quello di come poter vivere in una società così globalizzata, eterogenea, quale è diventata quella italiana, in seguito al fenomeno dell'immigrazione.
Da qui è maturata la necessità ed anche l'urgenza di adottare, aggiornare ed adeguare una serie di norme, con cui si presume di arginare ed annullare questo malessere sociale, che attenta quasi quotidianamente la sicurezza e l'integrità fisica dei cittadini.
La Carta Costituzionale sancisce e garantisce" la inviolabilità dei diritti dell'uomo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale ,rimovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale , che limitino la libertà ".
Il Parlamento ha legiferato, perché ha avvertito il bisogno di combattere la delinquenza che è dietro l'angolo del marciapiede , di un androne o di una strada male illuminata di un qualsiasi quartiere; delinquenza che non ha colore di pelle, perché essa attecchisce ovunque con l'aumento della disoccupazione e la voglia del guadagno facile.
Non possiamo addossare, secondo noi, la responsabilità solo agli immigrati, per la maggior parte gente onesta e bene integrata,ma anche a quella parte di contesto sociale italiano, che ancora è legato alla malavita organizzata e si serve degli immigrati per i propri " mali affari".
Sulla scorta della suddetta premessa, entriamo nel merito dei contenuti della legge n. 94/2009 sulla sicurezza urbana e sulla lotta al crimine.
Essa, infatti,composta da 3 articoli,nel primo prevede disposizioni di diversa natura sulla immigrazione, nel secondo contempla norme per contrastare la criminalità mafiosa e nel terzo articolo detta disposizioni in materia penale e di sicurezza pubblica.
Bisogna subito sottolineare, baipassando le altre norme, che la legge in questione pone i Comuni in prima linea, nel senso che l'Ente locale viene investito, quale "prima sentinelle" nel controllo degli immigrati, all'atto della iscrizione anagrafica.
Il Comune, infatti,a fronte di iscrizioni o variazioni anagrafiche degli immigrati, può verificare le condizioni igieniche e sanitarie dell'immobile, in cui il richiedente abita e definisce le condizioni igienico sanitarie dell'alloggio, allorquando lo straniero richiede il ricongiungimento familiare, cui compete di dimostrare la disponibilità logistica. Quindi sono all'ertati sia gli uffici amministrativi, che quelli tecnici comunali.
Altra novità introdotta dalla legge è quella del matrimonio dello straniero: il comma 15 dell'art. 1 modifica l'art.116 1° comma del Codice Civile, per cui lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve non solo esibire il Nulla Osta del proprio Paese, ma anche un'attestazione sulla regolarità del soggiorno italiano. La ratio di tale norma è quella di evitare i cosiddetti " matrimoni di comodo": " il clandestino che sposa l'italiana consenziente, poi ognuno va per la sua strada e viceversa ".
Tale norma è un" raccordo" in materia di controllo da parte degli EE.LL., nel senso che il precedente provvedimento sulla sicurezza ( Legge 125/2008)introduceva l'obbligo del Sindaco di segnalare irregolarità rilevate.
Una modifica sostanziale si è avuta anche per gli appalti pubblici, laddove il comma 19 dell'art. 12 della legge 94/2009 inserisce una norma integrativa del Codice degli Appalti ( Dlgs n.163/2006). Infatti è prevista la esclusione dagli appalti per le imprese che non denunciano le estorsioni.
Altra sostituzione normativa è quella del comma 30 art. 2 che tratta dello scioglimento dei Consigli comunali per mafia,introducendo l'incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento del Consiglio e misure sanzionatorie per dirigenti e dipendenti responsabili dell'Ente Locale.
In buona sostanza l'art. 143 del T.U. degli EE.LL. n.267/2000 è stato riformulato in ordine ai presupposti per lo scioglimento del Consiglio Com.le,alla procedura, alla durata degli effetti dello stesso e ai collegamenti dei singoli amministratori con la criminalità organizzata.
Infine veniamo alle " Ronde" : il comma 40 della legge n. 94/2009 disciplina " le Associazioni di cittadini non armati" e la norma fa riferimento ad un soggetto istituzionale che è il Sindaco. Questi svolge un'attività di gestione e non di indirizzo( secondo alcuni ciò contrasta con la norma del T.U. n.267/00 che conferisce agli organi politici una funzione di indirizzo e controllo,rinviandoai dirigenti quella di gestione.
Tali associazioni disarmate hanno il compito di segnalare alle forze di polizia locale determinati " eventi", senza alcun intervento.
Per "eventi" si intendono quegli avvenimenti che possono causare danno alla sicurezza urbana. Le Associazioni possono , inoltre, segnalare situazioni di disagio sociale, segnalazioni circoscritta ad avvenimenti che si presume possono causare danno alla sicurezza urbana. Tali presunzioni, però,devono avere un fondamento di ragionevolezza.
La disciplina di tali Associazioni contempla un elenco da tenersi a cura del Prefetto, il quale sentito il Comitato Prov.le per l'ordine e la sicurezza pubblica, deve controllare se esse posseggono i requisiti necessari, monitorando periodicamente la loro attività . Il Sindaco è vincolato per quanto attiene la costituzione di tali associazioni, in quanto devono essere composte da elementi in congedo delle Forze dell'Ordine, Forze Armate ed altri corpi dello Stato. Il Decreto Ministeriale entro 60 gg.determina gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, le modalità e tenuta dell'elenco.
Le conclusioni sulle " Ronde" non sono soddisfacenti, sia perché, secondo alcuni,la formulazione normativa è imprecisa, affrettata, senza un ordine di contenuto e logica, sia perché altri ritengono che la tutela della sicurezza urbana ed ordine pubblico va attuata con rigore, senza propagandismo, che viene ridimensionato in sede di esame della reale portata dell'attività delle Associazioni di cittadini non armati.
Si tratta di funzioni non delegabili ai privati, che possono causare problematiche in misura superiore a quelle che si vogliono risolvere,
Da qui la risposta negativa di alcuni Sindaci di importanti città , i quali non hanno voluto dare attuazione all'istituzione delle " Ronde". Certamente si va col pensiero a quelle forme di " squadrismo di alti tempi", in quanto non è pensabile affidare a privati funzioni che costituiscono o devono costituire prerogative e competenze proprie e legittime agli Organi istituzionali: facilmente si potrebbe incorrere in facili estremismi e degenerazioni, a discapito della vera causa sociale che si vuol perpretare.
Purtroppo in Italia da un lato si invocano principi di libertà , democrazia, dall'altro si rischia per provvedimenti impopolari di inquinare gli stessi, prestando il fianco a pericolose svolte .
La politica, a nostro avviso,non sempre riesce ad interpretare il vero interesse pubblico e spesso, presi dalla emotività del momento e sotto la pressione dei massmedia e dell'opinione pubblica si pongono in essere norme affrettate e al tempo stesso rigorose per contenuto e fattispecie da applicare al caso concreto.
Il problema della " sicurezza" va compreso nella giusta accezione, quale primaria esigenza collettiva di vivere tranquilli, senza aggressioni che attentino alla vita e al patrimonio di ognuno.
Nel tempo sono state emesse molteplici leggi che contemplano la sicurezza sotto significati diversi, a seconda del contesto cui si riferisce.
Pertanto si parla di " sicurezza urbana", attinente alla città , di" sicurezza pubblica" , che riguarda tutti in ogni area, sia privata che pubblica, di ordine pubblico che tutela in un Paese l'ordine costituzionale, che riguarda il comportamento nei vari stati sociali.
Spetta, dunque, all'Autorità di Pubblica Sicurezza la tutela della sicurezza pubblica, come disciplinato nel T.U. n.773/31 ancora parzialmente vigente .
Da queste considerazioni il lettore tragga una conclusione, rifletta e valuti il contenuto della legge n.94/09, la quale presenta ombre giuridiche,alle quali solo la realtà quotidiana potrà dare una risposta definitiva,attraverso la condotta della collettività .
Certamente essere se stessi, come scienza e coscienza di ciò che si fa è già un passo confortante del vivere civile e democratico in un contesto pacifico per il bene comune.
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