
Dall'1 Gennaio 2012 per effetto della legge n.183/2011, detta "Legge di stabilità", sono state, tra l'altro, dettate nuove norme che agevolano il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mediante la produzione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive su propri stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle certificazioni. E' nostro intendimento offrire a chi legge, in sintesi, le indicazioni normative al fine di agevolare concretamente e chiarire la portata e le motivazioni, cui si ispira la suddetta legge. In materia è stata emanata la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione che illustra nei dettagli cosa deve fare la P.A.e cosa non può fare. Anzitutto diciamo che dal primo gennaio scorso ogni cittadino può presentare per le sue necessità alla P.A. e ai gestori di servizi pubblici, in sostituzione di certificazioni, dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali, quali ad esempio: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento diritti politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, situazione reddituale, stato di disoccupazione, di pensionato, iscrizioni presso albi professionali, etc, come previsto dagli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000. Al contrario, le certificazioni su diritti e qualità personali vanno rilasciate e sono valide dalla Pubblica Amministrazione solo nei casi in cui il cittadino le debba utilizzare nei rapporti con i privati. In tale ipotesi le certificazioni della P.A.devono recare la seguente dicitura sul certificato, a pena di nullità,"IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DEI PUBBLICI SERVIZI". In mancanza di essa si configura una violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile di servizio, per espresso dettame legislativo, Dunque la P.A. non può richiedere o accettare dal cittadino certificazioni su stati e qualità personali,mentre è tenuta ad effettuare idonei controlli,anche a campione,in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,come previsto dall'art.71 del DPR 445/2000. Di conseguenza le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività atte a gestire e controllare la trasmissione dei dati o l'acceso agli stessi. Senza dubbio trattasi di una ulteriore svolta nell'ambito della attività amministrativa, che rende veloce la risposta al cittadino interessato, il quale non deve sottostare ad una burocrazia che ha sempre reso lenta e tardiva la macchina amministrativa. Anzi si viene a responsabilizzare lo stesso funzionario che deve aggiornarsi nell'interesse collettivo, rendendo servizi efficienti, efficaci e rapidi. D'altronde già il DPR n.445/2000 aveva per la prima volta effettuato una svolta nello snellire le procedure in materia di autocertificazioni ed i risultati sono stati utili. Ci auguriamo che si vada sempre in tale direzione anche per altri aspetti del diritto amministrativo, in modo la rendere la Pubblica Amministrazione moderna, al passo coi tempi e la politica deve avere attenzione in materia a tutela delle aspettative delle comunità amministrate.