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Roma. Tutta l'Italia diventa zona protetta con l'ultimo Dpcm sottoscritto dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con il quale le misure restrittive già applicate alla Lombardia e alle 14 province del Nord più colpite dal Coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entra in vigore a partire dal 10 Marzo e avrà efficacia fino al 3 Aprile. Sull'intero territorio nazionale sarà vietata pertanto ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si ferma anche il campionato di calcio di Serie A. Sono sospesi pertanto gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi saranno utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Inoltre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado viene estesa fino al 3 Aprile. "I numeri - ha precisato il premier Giuseppe Conte - ci dicono che stiamo avendo una crescita importante. Per questo motivo le nostre abitudini vanno cambiate ora. Per il bene del Paese". Nelle ultime 24 ore, infatti, in Italia sono morte per ben 97 persone e altre 1.797 sono rimaste contagiate. Tutto questo ha portato il computo totale degli infetti a 9.172, mentre le vittime totali del Covid-19 sono salite a 463. "Le nuove misure forti e stringenti - continua Conte - possono essere riassunte con «Io resto a casa". «Non ci saranno più due zone. Tutta l'Italia sarà zona protetta".

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Roma. Chiuse la Lombardia e 14 province tra Veneto, Emilia Romagna e Piemonte fino al 3 Aprile. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento del governo prevede limitazioni strettissime per la Lombardia e altre 14 province, ma ci sono restrizioni in tutto il Paese. Ecco i punti del testo.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA E NELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO E VENEZIA
a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute", anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza";
b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato" di restare a casa e limitare i contatti;
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l'eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sono chiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l'attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l'eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;
s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l'eccezione dell'erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.
MISURE PER IL RESTO DEL PAESE
a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell'esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l'adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell'emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d'esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l'apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l'adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall'abitazione o dimora per le persone in quarantena.
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all'aperto senza creare assembramenti;
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA E NELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, PADOVA, TREVISO E VENEZIA
a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute", anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza";
b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato" di restare a casa e limitare i contatti;
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l'eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sono chiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l'attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l'eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;
s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l'eccezione dell'erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.
MISURE PER IL RESTO DEL PAESE
a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell'esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l'adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell'emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d'esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l'apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l'adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall'abitazione o dimora per le persone in quarantena.
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all'aperto senza creare assembramenti;
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza.

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Roma. "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto!". Lo scrive su facebook il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni - ha aggiunto -. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche". Risultato negativo al test, invece, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, uno dei più stretti collaboratori, in questa fase, del Governatore. "In queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il COVID-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione".

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Roma. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza ed evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie. Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l'obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l'incremento delle risorse umane e strumentali attraverso l'assunzione di 20 mila tra medici, infermieri e operatori, ma anche la possibilità affidata alla Protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiali o posti letto. Il provvedimento prevede l'assunzione di specializzandi e il ritorno in corsia di medici pensionati. Inoltre introduce incentivi per la produzione delle mascherine e di altri materiali per il contenimento del virus. Per potenziare i reparti di terapia intensiva sono in arrivo 5 mila impianti di ventilazione assistita. Inoltre, si interviene in materia di potenziamento delle reti di assistenza territoriale, assistenza a persone e alunni con disabilità e disposizioni per garantire l'utilizzo e l'acquisto di dispositivi medici. La Giustizia, invece, si ferma fino al 31 maggio e impone restrizioni a tribunali e procure in tutta Italia. La sospensione può essere decisa dal capo dell'ufficio giudiziario e scatta in caso di "emergenze epidemiologiche certificate". Slitterebbero così a giugno le udienze civili e penali, tranne i procedimenti urgenti, le udienze su misure cautelari, quelle sulla convalida di arresti o fermi nei procedimenti che riguardano detenuti e imputati minorenni, le convalide di espulsioni dei migranti. Non si fermano nemmeno le cause di competenza del tribunale dei minori, le udienze sulla possibilità di adottare bambini o quelle riguardanti minori stranieri non accompagnati o bambini allontanati dalle famiglie. Inoltre, saranno celebrati a porte chiuse i processi normalmente pubblici. Altra novità è sulle udienze in videoconferenza: non più in aula, per chi sta in carcere o in custodia cautelare. Il decreto limita al massimo la presenza umana nelle cittadelle giudiziarie o agli sportelli, chiedendo ad esempio di ricorrere alla tecnologia per garantire il contraddittorio nelle udienze a cui partecipano solo gli avvocati. Infine, per assicurare la disponibilità di alcuni presidi medici indispensabili e urgenti, il Governo ha previsto la possibilità di requisizioni temporanee o definitive come "estrema ratio" anche per fare fronte a eventuali blocchi della produzione delle imprese. A fronte di questi interventi sono previste comunque delle "indennità in denaro" che verranno "liquidate ai prezzi di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019". Per gli espropri e le requisizioni d'uso è indicata una indennità. La requisizione d'uso può durare al massimo sei mesi oltre i quali i beni vanno restituiti o si trasforma in esproprio. Anche per l'eventuale requisizione degli immobili ci sarà "una indennità in denaro" corrisposta dalla Protezione civile che si potrà avvalere dell'Agenzia del Demanio per la stima del valore degli immobili.

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Roma. Dopo la chiusura delle scuole, arriva un'altra decisione importante. il Consiglio dei Ministri, in considerazione di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il prossimo 29 marzo il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

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Roma. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio nazionale e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-191. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d); c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d); d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1. MISURE IGIENICO-SANITARIE a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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Roma. "Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, che non si arrende: è nel nostro Dna. Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus. Una sfida che non ha colore politico, che deve chiamare a raccolta l'intera Nazione. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti: cittadini e Istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine. L'Italia, tutta, è chiamata a fare la propria parte". Così ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video rivolto agli italiani. "Il primo obiettivo è il contenimento del contagio da Coronavirus. Una certa percentuale di persone contagiate necessita di assistenza in terapia intensiva. Finché i numeri sono bassi, il Servizio Sanitario Nazionale può assisterli, ma in caso di crescita esponenziale, non solo l'Italia - ha spiegato - ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare una situazione del genere". "Appronteremo un piano straordinario di opere pubbliche, private, grandi, medie, piccole. Dobbiamo immettere nuove finanze nell'economia e realizzare le infrastrutture che servono, seppur nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture sanitarie in breve tempo". "Per alcuni investimenti - annuncia Conte - valuteremo la possibilità di applicare il modello del Ponte Morandi, a Genova. Questo modello ci insegna che quando viene colpito, il nostro Paese sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Lo applicheremo ovunque sia possibile. Il modello Genova deve diventare il modello Italia".

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Roma. Arrivano nuove indicazioni per combattere l'emergenza Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato un documento al Ministero della Salute con tutte le misure di sicurezza che gli italiani dovrebbero osservare per evitare il contagio. Provvedimenti per 30 giorni ma da rivalutare tra due settimane. Saranno contenute in un nuovo Dpcm, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima e che potrebbe essere adottato nelle prossime ore. Tra le misure messe a punto, lo stop a tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni, con situazione da rivalutare dopo due settimane. Di seguito le prime indicazioni: mantenere una distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra; salutarsi da lontano senza baci o strette di mano; evitare luoghi affollati; chi ha la febbre resti a casa anche se non ha il sospetto di aver contratto il virus; evitare per 30 giorni qualunque tipo di manifestazione, anche sportiva; niente luoghi affollati per gli over 75 e gli over 65 ammalati; evitare scambi di bottiglie e bicchieri durante le attività sportive; starnutire o tossire all'interno di un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni; comuni, enti, mondo della comunicazione, associazioni culturali e sportive sono invitate a organizzare attività ricreative individuali alternative da svolgersi all'aperto ma senza assembramenti o presso il proprio domicilio. Infine, in caso di sintomi simili all'influenza, è necessario restare a casa e non recarsi al pronto soccorso o presso gli Studi medici, ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica, i numeri regionali o quello di publica utilità 1500.

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Roma. Come previsto, il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza Coronavirus e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale. Il testo, di seguito riportato, distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.
• MISURE APPLICABILI NEI COMUNI DELLA "ZONA ROSSA" (BERTONICO; CASALPUSTERLENGO; CASTELGERUNDO; CASTIGLIONE D'ADDA; CODOGNO; FOMBIO; MALEO; SAN FIORANO; SOMAGLIA; TERRANOVA DEI PASSERINI; VO'). Per tali comuni si stabilisce quanto segue: il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 marzo; la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni; la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente; la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area. Negli stessi comuni, il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della "zona rossa", sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.
• MISURE APPLICABILI NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO E NELLE PROVINCE DI PESARO E URBINO E DI SAVONA. Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue: la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano "a porte chiuse". Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre "a porte chiuse"; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province; la sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; la sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza; la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile; lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; la limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
• MISURE APPLICABILI NELLE PROVINCE DI BERGAMO, LODI, PIACENZA E CREMONA. Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
• MISURE APPLICABILI NELLA REGIONE LOMBARDIA E NELLA PROVINCIA DI PIACENZA. In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza"), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
• MISURE APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale si stabilisce: la possibilità che la modalità di "lavoro agile" sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati; l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva; la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria; la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria; l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione: il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali; le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone; chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno. Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all'emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

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Milano. E' ufficiale, scuole, asili e Università resteranno chiuse fino all'8 Marzo in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte lasciando la sede della protezione Civile a chi gli chiede se saranno chiuse le scuole. "In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna al momento è in cura il 93% di tutti gli 821 positivi al nuovo Coronavirus in Italia. Riteniamo pertanto saggia la decisione del governo, inserita nel nuovo decreto sull'epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole in queste Regioni per altri 8 giorni. Abbiamo bisogno di tempo per contenere il contagio, evitare il caos negli studi pediatrici e nei pronto soccorso e occuparci di chi ha bisogno di cure". Così il plauso al decreto dal parte della Federazione Italiana Medici Pediatri. Il Paese, intanto, fa la conta dei danni economici causati dall'emergenza sanitaria: secondo il Ref Ricerche, si stima una diminuzione del Pil italiano compresa tra l'1 e il 3% nel primo e secondo trimestre 2020. AGGIORNAMENTI IN CORSO

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Roma. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto urgente a sostegno dell'economia nelle zone colpite dal Coronavirus. Introdotte norme a favore del mondo produttivo dei territori colpiti. SCUOLA. Inserita la norma "salva anno scolastico" che deroga il limite dei 200 giorni minimi per la validità dell'anno scolastico. In questo modo, anche se le chiusure dovessero protrarsi, gli studenti che frequentano le scuole chiuse a causa del Coronavirus non perderanno l'anno scolastico. PAGAMENTI. Stop per due mesi al pagamento delle bollette di luce, gas e rifiuti e sospensione fino al 30 aprile delle rate delle assicurazioni per chi è in quarantena. Sospesi, poi, il pagamento per un anno delle rate dei beneficiari di mutui agevolati e le cartelle esattoriali. STIPENDI. Semplificate le procedure per presentare istanza di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Riconosciuta, inoltre, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti. IMPRESE. Si rifinanzia per 50 milioni nel 2020 il Fondo centrale di garanzia per le Pmi a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Coronavirus. Potranno accedervi a titolo gratuito anche le piccole e medie imprese che non hanno sede nella zona rossa, ma in zone limitrofe o appartenenti "a una filiera particolarmente colpita". ARTIGIANI. Viene concessa un'indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi come artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, coltivatori diretti dei comuni della zona rossa. PUBBLICO. Prevista anche una norma "salva stipendio" per i dipendenti pubblici: "Per i periodi di assenza per malattia" dovuta al virus, non si applicherà "la decurtazione del trattamento economico accessorio". TURISMO. Sul fronte turismo, le misure annunciate mirano a sostenere le aziende del turismo con la sospensione dei tributi previdenziali e delle ritenute fiscali. SMARTWORKING. Viene agevolato il telelavoro da casa. Consip, la centrale degli acquisti pubblici, potrà favorire lo smart working nelle aree interessate dal contagio incrementando gli acquisti di pc portatili e tablet fino al 50% in più rispetto al valore delle convenzioni vigenti.

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Roma. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il provvedimento è stato illustrato in una conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Il punto sulla situazione da parte del Capo della protezione civile: 79 persone colpite, di queste 76 positive al test, 2 deceduti, un dimesso (guarito). Dei 76 positivi al test: 54 sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emila Romagna, 1 in Piemonte, oltre i 2 turisti cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Il ministro Speranza: "Misure per la tutela della salute delle comunità, contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini". Il decreto interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus. Il testo prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure sono inclusi, tra l'altro: il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe. Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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- Pierfrancesco Maresca By
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Roma. Mentre prosegue il braccio di ferro tra il vicepremier Matteo Salvini e Malta sulla sorte dei 180 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti in balia del mare da cinque giorni, proseguono le intimidazioni nei confronti della Lega, anche questa volta al Nord, in casa propria. Dopo l'esplosione di una bomba nella sede della Lega di Treviso ed il disinnesco di un secondo ordigno da parte degli artificieri destinato ad esplodere durante l'intervento dei soccorsi, un nuovo atto intimidatorio è avvenuto lo scorso 18 agosto a Bergamo dove, sulle vetrate della sede locale del partito, sono state rinvenute delle frasi scritte con vernice rossa, un colore noto ai criminologi per essere utilizzato da cellule anarchiche e di estrema sinistra. Esse sono di contenuti diversi ma vi figurano insulti come "Salvini suino" e "cani", mentre altre presentano ovvi nessi con la politica di contrasto all'immigrazione, come si evince da "Salvini uomo senza cuore", fino a riferimenti alla strumentalizzazione politica del disastro del ponte Morandi, come riporta "Rispetto per Genova". Immediata la replica del ministro sulla propria pagina Facebook " Provano ad intimidirci ma non ci riusciranno. Noi andiamo avanti, più forti che mai", mentre il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, avverte "Così ci scappa il morto". Intanto, a Bergamo indaga la Digos, la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali della Polizia di Stato, e a Treviso la Procura procede seguendo la pista terroristica dopo la rivendicazione dell'attacco da parte di una cellula anarchica che si è firmata Haris Hatzimihelakis/Internazionale. Questi episodi sono solo gli ultimi di una lunga spirale di odio e violenza iniziati nel periodo pre-elettorale. Pensiamo al corteo antifascista a Torino contro la presentazione dei candidati di Casa Pound - dove una professoressa non si trattenne dal criticare con toni forti perfino le forze dell'ordine in loco - e all'aggressione risalente a febbraio del segretario di Forza Nuova di Palermo, Massimo Ursino, oltre ai colpi esplosi da Luca Traini contro la vetrata della sede del Partito Democratico di Macerata. Queste tensioni, che hanno visto contrapporsi fanatici di estrema sinistra e di estrema destra, sembravano essersi placate ma a quanto pare la situazione è diversa. Ciò a cui stiamo assistendo è un ritorno ad un periodo che l'Italia ha già vissuto e che ancora oggi fatica a dimenticare, ovvero quello dello stragismo e del terrorismo degli anni di piombo, dove tra gli attacchi dei terroristi rossi e quelli neri a pagare le conseguenze erano cittadini estranei ed innocenti. Una violenza senza limiti e senza rispetto se si ricorda lo sfregio sulla lapide di Aldo Moro di qualche mese fa riportante le lettere B ed R, ovvero Brigate Rosse, anche queste di colore rosso. Ciò che si sta profilando, quindi, è un'escalation di guerriglia tra due ideologie contrapposte che sembravano essere soltanto un triste ricordo del passato, mentre il mondo è contemporaneamente flagellato dal terrorismo fondamentalista islamico.

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Roma. Pugno duro del Governo dopo il disastro di Genova. Come promesso, è stato avviato ufficialmente l'iter di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Ad annunciarlo ieri il ministro Toninelli e il premier Conte. Il governo ha contestato al concessionario Autostrade, che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte. Si è concretizzata così, a quattro giorni dal disastro di ponte Morandi, il primo atto formale per la decadenza degli accordi fra la società e lo Stato. Ora Autostrade avrà 15 giorni di tempo per far pervenire al Governo una relazione dettagliata con le proprie controdeduzioni, fermo restando - ha precisato la nota di Palazzo Chigi - "che il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e che l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia". Sul fronte delle concessioni, inoltre, il Governo ha intenzione di andare avanti e di rivedere le modalità del sistema, vincolando tutti i concessionari a reinvestire buona parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture e a rispettare in modo più stringente gli obblighi di manutenzione a loro carico. Intanto, come già annunciato nei giorni scorsi, l'avvio di una commissione ispettiva del Mit, che si occuperà di tutti gli accertamenti tecnici del crollo del viadotto, dovrebbe portare ai primi risultati entro un mese.